Come è noto, dal 15 dicembre 2021, ai sensi del decreto legge n. 172/2021 (G.U. 282/2021) che ha innovato il decreto legge n. 44/2021, è stato esteso l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a varie categorie di lavoratori tra cui anche il personale scolastico dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e, quindi, il personale delle scuole Edili/Enti unificati (vedi circolare Formedil n. 5 del 28 .12.2021).
Si rammenta che i responsabili delle istituzioni sopra richiamate devono assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui, dalle suddette verifiche, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile dell’istituzione deve invitare l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della
stessa (solo nel caso di accertato pericolo per la salute), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile dell’istituzione invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra elencata, il responsabile dell’istituzione accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Può accadere che, durante il periodo di sospensione a carico di un lavoratore che non abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, lo stesso possa aver contratto l’infezione da SARS-CoV-2 e ottenuto la Certificazione verde Covid-19 a guarigione avvenuta.
Si ritiene, in tal caso, che il lavoratore possa essere riammesso a svolgere la propria attività lavorativa, con revoca del provvedimento di sospensione, in quanto in possesso della suddetta certificazione verde che, si ricorda, è il requisito essenziale per accedere al luogo di lavoro.
Va precisato, tuttavia, che – ad eccezione delle fattispecie richiamate dalla normativa – ciò non esonera il lavoratore non vaccinato che abbia ottenuto la Certificazione verde a seguito di infezione da SARS-CoV-2 e successiva guarigione, dal vaccinarsi, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute, entro 6 mesi dalla documentata infezione, poiché da quel momento si ripristinano le condizioni che determinano l’obbligo vaccinale.
Ci riserviamo, tuttavia, di fornire ulteriori chiarimenti in relazione alle future disposizioni normative sul tema in oggetto derivanti dall’evoluzione della pandemia in corso.